La Montefeltro società cooperativa sociale E.T.S. è un’impresa sociale di diritto e come tale è Ente del Terzo Settore, iscritto al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore).
Di seguito si riepilogano le agevolazioni fiscali previste con la Riforma del terzo settore (D.lgs. 117/2017) a seconda del soggetto che effettua la donazione (privato/azienda).

A tal proposito si ricorda che il risparmio fiscale è consentito a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in conto corrente postale o vaglia postale) o secondo altri metodi di pagamento così come previsti dall’art. 23 del D. L. 241/97.

1) Agevolazioni per privati
Detrazione o Deduzione: due alternative per le donazioni agli E.T.S.
Ecco le norme che regolano le agevolazioni fiscali per i privati che effettuano donazioni.

1. Detrazione dall’IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a euro 30.000,00

2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza alcun limite massimo in valore assoluto
Le agevolazioni di cui al punto 1. e 2. non sono cumulabili, quindi spetterà al vostro consulente scegliere se più conveniente la deduzione o la detrazione, sulla base della vostra specifica situazione.

Nel caso della deduzione, se il reddito complessivo dichiarato viene decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, il donatore può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione (rif. Art. 83, comma 2, D. Lgs. 117/2017).

2) Agevolazioni per società e altri enti
Oggi sono previste delle agevolazioni fiscali anche per le erogazioni effettuate da società e altri enti, così come previsto dallo stesso Art. 83, comma 2, D. Lgs. 117/2017, il quale prevede che:

Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza alcun limite massimo in valore assoluto.

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l’azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.